La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Castelnovo di Sotto, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del di Castelnovo di Sotto, occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della nuova legge nazionale, con la procedura sopra indicata.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che:
- facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione
- dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
I conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- i diritti inerenti la casa di abitazione; e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
- diritti del convivente nell'attività d'impresa;
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Castelnovo di Sotto, di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile
- su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate. La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo in allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.