Richiedere la Certificazione Anagrafica Relativa alla Convivenza di Fatto

Servizio attivo

Richiedere la Certificazione Anagrafica Relativa alla Convivenza di Fatto

A chi è rivolto

Si rivolge alle persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, sia di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE): 

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • ciabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune. 

Descrizione

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Castelnovo di Sotto, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del di Castelnovo di Sotto, occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della nuova legge nazionale, con la procedura sopra indicata. 

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che: 

  • facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione
  • dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • i diritti inerenti la casa di abitazione; e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell'attività d'impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Castelnovo di Sotto, di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile
  • su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate. La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo in allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.

Come fare

Presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo in allegato) unitamente alle copie dei documenti d'identità. 
La dichiarazione può essere inoltrata: 

  • via email ( tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC)
  • l'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
    • copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
    • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza. La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

Cosa si ottiene

L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.

Costi

Non è previsto alcun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: atto pubblico oppure scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato. I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall'avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC. 
Il contratto di convivenza contiene:

  • indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Lo scioglimento del contratto può avvenire nei seguenti casi: 

  • accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
  • recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare copia all'altro contraente);
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all'altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
  • morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione all'anagrafe del Comune di residenza).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Settore Demografia

Municipio di Cadelbosco di Sopra, Piazza della Libertà, 1, Cadelbosco di Sopra, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42023, Italia

Email: demografici@comune.cadelbosco-di-sopra.re.it

Pagina aggiornata il 22/10/2024