I coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensualmente possono scegliere l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascun coniuge. Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre in caso di presenza di figli minori o non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli. Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale. L'avvocato (unico o uno per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile competente ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, rivolgersi all'avvocato scelto.