Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
La dichiarazione può essere resa :
- se i genitori sono sposati è sufficiente che si presenti un solo genitore;
- se i genitori non sono sposati si dovranno presentare entrambi per procedere al riconoscimento del figlio;
- se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre;
- se i genitori sono di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente, ed è necessario rivolgersi al tribunale;
- dal medico o da altra persona che ha assistito al parto rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 2 legge 127 del 15/5/97).
Nome neonato
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume e all’ordine pubblico; inoltre se maschio non può essere imposto il nome del padre o di un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.
Cognome neonato
La sentenza della Corte Costituzione 1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale, dichiara illegittime tutte le norme che impongono automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione. Pertanto, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.