L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’/gli immobile/i.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’imposta dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate: 16 giugno e 16 dicembre dell’anno in corso. Resta nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune per l'anno in corso.
L’imposta dovuta per l’anno in corso dagli enti non commerciali (Art. 1, c. 759 lett. g della L.n. 160/2019) deve essere effettuata in tre rate di cui le prime due, scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno in corso, pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente versata per l’anno precedente e la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, scadenza 16 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui la data di scadenza della prima e/o della seconda e/o terza rata corrisponda ad un giorno prefestivo (sabato) o festivo (domenica), il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo (lunedì).