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La valutazione delle aree edificabili deve essere effettuata con riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
Per un approfondimento si rimanda all'art. 1 comma 746 L. 160/2019 e all'art. 2 del vigente regolamento comunale.
Con delibere di G.C. n. 9 dell'8 marzo 2019 e n. 22 del 29/04/2019 è stato deliberato per le annualità 2019 e 2020, il metodo di calcolo dei valori di riferimento delle aree potenzialmente edificabili ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU).
Si specifica che in ogni caso i valori espressi nelle tabelle sono valori medi orientativi del valore imponibile di mercato, utili sia ai fini di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo del competente ufficio.