La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, in particolare IMU e TASI sono state unificate ed è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783.
Nella sostanza la nuova imposta ricalca in buona parte la vecchia disciplina IMU (quale componente IUC), con alcune novità, tra cui più rilevanti:
- la modifica alla definizione di fabbricato, cioè l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandone parte integrante, l'area occupata dallo stesso e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
- la modifica della definizione di terreno agricolo, cioè il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- le assimilazioni all'abitazione principale:
1) AIRE: non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero e pensionato nel rispettivo paese di residenza. Lo stesso alloggio diventa dunque assoggettabile ad IMU;
2) in caso di separazione: l'assimilazione ad abitazione principale è prevista solo per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
3) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: è specificato che l'assimiliazione ad abitazione principale è applicabile per una sola unità immobiliare, purché non sia locata; è comunque confermato che si tratta di assimilazione facoltativa da parte del comune;
4) alloggi sociali: per l'assimilazione ad abitazione principale, è richiesto che il fabbricato alloggio sociale sia adibito ad abitazione principale.
- il calcolo della base imponibile:
1) fabbricati: è confermato che la base imponibile è ottenuta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, e rivalutate del 5%, una serie di moltiplicatori che variano a secondo della categoria catastale. Viene però precisato che le “variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo”;
2) aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici;
- la precisazione che in caso di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
Per un approfondimento si rimanda comunque alla lettura della normativa di riferimento Legge n. 160/2019 commi da 739 a 783 e al portale del federalismo fiscale.